Allegato 1›Capo II
Art. 99
15 / 122Inosservanza di obblighi connessi al vincolo a un regime speciale e alla temporanea esportazione
In vigore dal 4 ott 2024
1. Salvo che il fatto costituisca contrabbando o altra violazione di cui all', comma 1, è punito con la sanzione amministrativa dal 100 per cento al 200 per cento dei maggiori diritti di confine dovuti e comunque in misura non inferiore a euro 500, chiunque, violando gli obblighi prescritti dalla connessa decisione doganale, altera, manomette, trasforma la merce vincolata al regime speciale o alla temporanea esportazione o la rende inutilizzabile.
2. Il mancato appuramento del regime speciale e della temporanea esportazione nei termini e con le modalità prescritti è punito con la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 2.000.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141#art-a-99