Art. 100 · Inosservanza degli obblighi imposti ai capitani di navi e ai comandanti di aeromobili
Allegato 1Capo II

Art. 100

16 / 122

Inosservanza degli obblighi imposti ai capitani di navi e ai comandanti di aeromobili

In vigore dal 4 ott 2024
Inosservanza degli obblighi imposti ai capitani di navi e ai comandanti di aeromobili 1. Salvo che il fatto costituisca contrabbando o altra violazione di cui all', comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 1.000 il capitano di navi o il comandante di aeromobili che: a) viola le disposizioni di cui all' ovvero omette di denunciare l'approdo, entro il giorno lavorativo successivo, in violazione di prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti dalla normativa doganale unionale e nazionale; b) atterra per cause di forza maggiore fuori dell'aeroporto doganale e non segnala l'atterraggio ai sensi dell'; c) è sprovvisto del manifesto, della dichiarazione sommaria di entrata e dei documenti del carico ovvero ne ritarda la presentazione, quando previsti; d) effettua l'imbarco, lo sbarco e il trasbordo di merci, bagagli e persone senza il permesso, ove richiesto. 2. È punito con la sanzione amministrativa da euro 300 a euro 2.000: a) il comandante di aeromobili che atterra fuori dell'aeroporto doganale, ancorchè ne segnali l'atterraggio alle Autorità di cui all'; b) il capitano di navi e il comandante di aeromobili che si oppone agli accertamenti di competenza dell'Agenzia o della Guardia di finanza o ne trasgredisce gli ordini, ovvero fa partire la nave o l'aeromobile senza il relativo permesso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141#art-a-100