Allegato 1›Sez. seconda
Art. 65
Atterraggi forzati degli aeromobili
In vigore dal 4 ott 2024
1. Nel caso di atterraggio per causa di forza maggiore fuori degli aeroporti doganali, il comandante dell'aeromobile deve denunciare, entro il più breve termine, l'avvenuto atterraggio al più vicino ufficio dell'Agenzia o comando della Guardia di finanza o altro organo di polizia ovvero al sindaco per le opportune constatazioni e per ottenere l'autorizzazione a ripartire. L'autorità avvertita, che non sia l'Agenzia o la Guardia di finanza, ne dà immediata comunicazione a una delle predette autorità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141#art-a-65