Allegato 1Sez. seconda

Art. 66

Aeromobili viaggianti senza merci a bordo

In vigore dal 4 ott 2024
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con le altre amministrazioni eventualmente interessate, possono essere stabilite le condizioni al ricorrere delle quali gli aeromobili viaggianti senza merci a bordo entro lo spazio aereo sottoposto alla sovranità dello Stato possano atterrare anche in aeroporti diversi da quelli doganali.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141#art-a-66

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