Allegato 1›Titolo IV›Capo I
Art. 70
Istituzione ed esercizio delle zone franche
In vigore dal 4 ott 2024
1. Le zone franche doganali previste dalla normativa doganale unionale sono istituite con legge che individua il termine di presentazione della proposta di perimetrazione e l'autorità alla quale competono l'elaborazione di tale proposta e i poteri di gestione.
2. La perimetrazione di cui al comma 1 è approvata con provvedimento dell'Agenzia entro sessanta giorni dalla presentazione della proposta.
3. Con il provvedimento di cui al comma 2 possono essere stabilite le condizioni per l'operatività della zona franca ed è individuato l'ufficio dell'Agenzia competente per la vigilanza e per ogni altro procedimento previsto dalla normativa doganale unionale.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141#art-a-70