Allegato 1›Capo II
Art. 72
Temporanea esportazione
In vigore dal 4 ott 2024
1. Fatti salvi i vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali, il competente ufficio dell'Agenzia può autorizzare l'esportazione temporanea di merce unionale, destinata a essere reimportata tal quale, da utilizzare come campioni, per studio, per visionatura, per esperimento, per collaudo, per tentarne la vendita, per manifestazioni culturali, fieristiche, artistiche, sportive, tecniche, scientifiche, per turismo, per spettacoli, esclusi quelli cinematografici, per pascolo, per riproduzione nonché per altre similari esigenze.
2. Le merci di cui al comma 1 possono rimanere vincolate alla temporanea esportazione per il tempo necessario a raggiungere la finalità per cui sono state esportate e comunque per un periodo massimo di trentasei mesi, eventualmente prorogabile su richiesta motivata dell'interessato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141#art-a-72