Capo III

Art. 14

Token di moneta elettronica ed emittenti di token di moneta elettronica

In vigore dal 14 set 2024
1. Ai fini del presente articolo, i richiami alle previsioni della direttiva 2009/110/CE contenuti nel titolo IV del regolamento (UE) 2023/1114 si intendono riferiti alle pertinenti disposizioni nazionali di attuazione. 2. Ai token di moneta elettronica si applicano le disposizioni contenute negli articoli 114-bis, commi 1 e 3, e 114-bis.1, comma 1, del TUB, salvo ove diversamente specificato dal titolo IV del regolamento (UE) 2023/1114. 3. Agli istituti di moneta elettronica che emettono token di moneta elettronica si applicano le disposizioni contenute negli articoli 114-quater, 114-quinquies, 114-quinquies.1, 114-quinquies.2, 114-quinquies.3 del TUB, nonché le relative disposizioni attuative, salvo ove diversamente specificato dal titolo IV del regolamento (UE) 2023/1114. 4. Agli emittenti di token di moneta elettronica si applica l' del presente decreto, per quanto compatibile. 5. In caso di fondato sospetto che un soggetto diverso da una banca e da un istituto di moneta elettronica emetta un token di moneta elettronica ovvero, in violazione dell', paragrafo 1, comma 2, del regolamento (UE) 2023/1114, offra al pubblico o chieda l'ammissione alla negoziazione di un token di moneta elettronica, si applica quanto previsto dall'articolo 132-bis del TUB.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-05;129#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo