Capo II
Art. 12
Vigilanza sugli emittenti di token collegati ad attività e compiti relativi ai token collegati ad attività significativi
In vigore dal 14 set 2024
1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni del titolo III del regolamento (UE) 2023/1114 è esercitata dalla Banca d'Italia, avendo riguardo al contenimento del rischio, alla stabilità patrimoniale e alla sana e prudente gestione, e dalla Consob, avendo riguardo alla trasparenza, alla correttezza dei comportamenti, all'ordinato svolgimento delle negoziazioni e alla tutela dei possessori di token collegati ad attività.
2. Per le finalità indicate al comma 1, e fatte salve le competenze della Consob in relazione alle materie indicate alle seguenti lettere b), d) e f) del presente comma, negli aspetti rilevanti per le finalità di competenza indicate al comma 1, la Banca d'Italia è l'autorità competente a vigilare sull'osservanza delle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114 in materia di:
a) vigilanza informativa sui token collegati ad attività e restrizioni all'emissione di token collegati ad attività ampiamente utilizzati come mezzo di scambio di cui agli del regolamento (UE) 2023/1114;
b) governo societario e requisiti generali di organizzazione, organizzazione amministrativa e contabile, controlli interni, esternalizzazione di funzioni operative e accordi con soggetti terzi per la gestione, l'investimento, la custodia della riserva di attività, continuità dell'attività;
c) adeguatezza patrimoniale e contenimento del rischio;
d) detenzione, composizione, gestione, custodia e investimento della riserva di attività, politiche e procedure di rimborso, divieto di concedere interessi;
e) esponenti aziendali e partecipanti al capitale;
f) piano di risanamento e piano di rimborso.
3. Per le finalità indicate al comma 1, e fatte salve le competenze della Banca d'Italia in relazione alle materie indicate alle seguenti lettere a) e f) del presente comma, negli aspetti rilevanti per le finalità di competenza indicate al comma 1, la Consob è l'autorità competente a vigilare sull'osservanza delle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114, in materia di:
a) contenuto e pubblicazione del white paper;
b) obbligo di agire in modo corretto, onesto e professionale, nel miglior interesse dei possessori di token collegati ad attività, compresi i connessi presidi organizzativi e di controllo interno;
c) comunicazioni di marketing;
d) informazione continua dei possessori di token collegati ad attività;
e) procedure di trattamento dei reclami;
f) individuazione, prevenzione, gestione e comunicazione dei conflitti di interesse.
4. Fermo restando quanto previsto dall' del presente decreto, con riferimento ai token collegati ad attività e agli emittenti di token collegati ad attività la Banca d'Italia e la Consob dispongono altresì, secondo le rispettive competenze, degli ulteriori poteri previsti dalla parte II del TUF.
5. La Banca d'Italia è l'autorità competente ad approvare il piano di cui all', paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2023/1114, nonché ad autorizzare l'emittente a emettere nuovamente il token collegato ad attività nei casi indicati dal paragrafo 5 del medesimo articolo.
6. La Banca d'Italia è l'autorità competente a limitare l'importo di un token collegato ad attività da emettere o a imporre un importo nominale minimo al token collegato ad attività nei casi indicati dall', paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1114.
7. Se vi è fondato sospetto che un soggetto offra al pubblico o chieda l'ammissione alla negoziazione di un token collegato ad attività in violazione dell', paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1114, la Banca d'Italia o la Consob possono denunziare i fatti al pubblico ministero ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile ovvero possono richiedere al tribunale l'adozione dei medesimi provvedimenti. Le spese per l'ispezione sono a carico della società.
8. Con riferimento ai requisiti degli esponenti aziendali di cui all', paragrafi 2, lettera i), e 5, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2023/1114, e di cui all', paragrafo 2, del medesimo regolamento, si applica quanto disposto in materia di onorabilità, correttezza, competenza, disponibilità di tempo allo svolgimento degli incarichi e adeguata composizione collettiva nel decreto adottato in attuazione dell', comma 3, del TUB.
Con riferimento ai requisiti degli esponenti aziendali degli emittenti di token collegati ad attività diversi dalle SIM non di classe 1 e non di classe 1-minus, si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui all', commi 5 e 6, del TUB; con riferimento ai requisiti degli esponenti aziendali delle SIM non di classe 1 e non di classe 1-minus che emettono token collegati ad attività, si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui all', commi 5 e 6, del TUF.
9. Con riferimento ai requisiti dei partecipanti al capitale di cui all', paragrafi 2, lettera j), e 5, lettera c), del regolamento (UE) 2023/1114, e agli , paragrafo 4, e 42, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento, si applica quanto disposto in materia di onorabilità, correttezza e competenza nel decreto adottato in attuazione dell', comma 2, del TUB. La Banca d'Italia può in ogni momento sospendere i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società inerenti alle partecipazioni qualificate in un emittente di token collegati ad attività quando non sia stata effettuata la notifica prevista dall', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114, quando sia intervenuta l'opposizione della Banca d'Italia ai sensi dell', paragrafo 6, del medesimo regolamento o non sia ancora decorso il termine entro il quale la Banca d'Italia può opporsi al progetto di acquisizione o quando sia scaduto il termine massimo eventualmente fissato ai sensi dall', paragrafo 8, del regolamento (UE) 2023/1114. La Banca d'Italia può altresì sospendere in ogni momento i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società inerenti alle partecipazioni qualificate in un emittente di token collegati ad attività quando vengono meno o si modificano i presupposti e le condizioni sulla base dei quali è stata effettuata la valutazione della Banca d'Italia sul progetto di acquisizione ai sensi dell', paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1114. Si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui all', commi 2 e 3, del TUB.
10. La Banca d'Italia svolge i compiti attribuiti all'autorità competente dagli del regolamento (UE) 2023/1114, e trasmette le informazioni pertinenti per la valutazione sul soddisfacimento dei criteri per la classificazione dei token collegati ad attività come significativi e la domanda di classificazione volontaria dei token collegati ad attività come significativi all'ABE, alla BCE nonché, nei casi di cui all', paragrafo 4, comma 2, del medesimo regolamento, alla Banca centrale dello Stato membro interessato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-05;129#art-12