Sez. II

Art. 20

Piano di rimborso

In vigore dal 14 set 2024
1. Nei casi in cui il piano di rimborso previsto dall' del regolamento (UE) 2023/1114 è attuato al di fuori di procedure di amministrazione straordinaria, liquidazione o risoluzione, gli emittenti di token collegati ad attività nominano uno o più liquidatori per l'attuazione del piano e la liquidazione della riserva di attività oggetto del piano medesimo. La nomina dei liquidatori, comunque avvenuta, nonché le sue modificazioni, devono essere iscritte, a cura degli emittenti di token collegati ad attività, nel registro delle imprese. 2. I liquidatori di cui al comma 1 devono godere di buona reputazione e possedere un livello di professionalità ed esperienza adeguato. I liquidatori devono adempiere ai loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico. La loro responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri è disciplinata secondo le norme in tema di responsabilità degli amministratori. 3. I liquidatori di cui al comma 1 hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per l'attuazione del piano di rimborso. I liquidatori trasmettono all'autorità competente riferimenti periodici sullo stato di attuazione del piano di rimborso. 4. Se l'attuazione del piano di rimborso previsto dall' del regolamento (UE) 2023/1114, non si svolge con speditezza e in modo regolare o i liquidatori di cui al comma 1 non soddisfano i requisiti di cui al primo periodo del comma 2, la Banca d'Italia può disporre la sostituzione dei liquidatori, determinandone il relativo compenso a carico della società. Il provvedimento di sostituzione è pubblicato secondo le modalità previste dall'articolo 81, comma 2, del TUB. 5. Nel caso in cui sopravvenga una delle procedure indicate al comma 1, i liquidatori di cui al medesimo comma 1 cessano la propria attività e trasmettono ogni informazione e documentazione utile allo svolgimento dell'attività di rimborso o liquidazione ai commissari o liquidatori di cui alla procedura sopravvenuta. 6. Nei casi in cui il piano di rimborso previsto dall' del regolamento (UE) 2023/1114 è attuato nell'ambito di procedure di amministrazione straordinaria, liquidazione o risoluzione, i commissari o i liquidatori di tali procedure provvedono alla sua attuazione in quanto compatibile con le procedure stesse.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-05;129#art-20

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Piano di rimborso (Art. 20 Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attivita' e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937.) — Testo vigente | Portale Normativo