Capo IV
Art. 15
Poteri
In vigore dal 14 set 2024
1. La Consob, quale autorità competente ai sensi del titolo II del regolamento (UE) 2023/1114, oltre a esercitare i poteri di cui all' del presente decreto, può, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, procedere nei confronti degli offerenti e delle persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica a:
a) perquisizioni nei modi previsti dall' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) sequestro del profitto dell'illecito, anche per equivalente.
Si applicano i commi 9, 10 e 11 dell'articolo 187-octies del TUF.
2. Nei casi di cui al comma 1, viene redatto processo verbale dei dati e delle informazioni acquisite o dei fatti accertati, dei sequestri eseguiti e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto di averne copia.
3. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 199, 200, 201, 202 e 203 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.
4. Nell'esercizio dei propri poteri la Consob può avvalersi della Guardia di finanza che esegue gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine a essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.
5. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di finanza nell'assolvimento dei compiti previsti dal comma 4 sono coperti dal segreto d'ufficio e vengono, senza indugio, comunicati esclusivamente alla Consob.
Storico versioni
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