Sez. III
Art. 23
Rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo
In vigore dal 14 set 2024
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 94, paragrafo 1, lettera y), e 130, paragrafo 1, lettera m), del regolamento (UE) 2023/1114, la Banca d'Italia, sentita la Consob e, se del caso, l'ABE, può disporre la rimozione di tutti i componenti degli organi con funzione di amministrazione e di controllo di emittenti specializzati di token collegati ad attività, al ricorrere dei presupposti indicati all', comma 1, lettera a). Il provvedimento è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il provvedimento fissa la data da cui decorre la rimozione dei componenti degli organi. La Banca d'Italia convoca l'assemblea dell'emittente specializzato di token collegati ad attività per deliberare in ordine al rinnovo degli organi con funzioni di amministrazione e controllo.
3. Resta salva la possibilità di disporre in ogni momento l'amministrazione straordinaria nei casi previsti dall', secondo le modalità e con gli effetti previsti dal presente titolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-05;129#art-23