Capo II

Art. 27

Trattamento dei clienti aventi diritto alla restituzione delle cripto-attività nella liquidazione coatta amministrativa dei prestatori di servizi per le cripto-attività

In vigore dal 14 set 2024
1. Ai fini dell'applicazione della disciplina della liquidazione coatta amministrativa dei prestatori di servizi per le cripto-attività, i clienti aventi diritto alla restituzione delle cripto-attività sono equiparati a quelli aventi diritto alla restituzione di strumenti finanziari, anche con riferimento alla restituzione dei mezzi di accesso alle cripto-attività, ivi incluse le chiavi crittografiche private.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-05;129#art-27

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