Sez. II

Art. 29

Disciplina della crisi

In vigore dal 14 set 2024
1. Ai prestatori specializzati di servizi per le cripto-attività si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista dalla parte II, titolo IV, capo II del TUF per le SIM diverse da quelle di classe 1, intendendosi le disposizioni del TUB ivi richiamate riferite ai prestatori di servizi per le cripto-attività in luogo delle banche, e l'espressione «strumenti finanziari» riferita alle cripto-attività, agli strumenti finanziari e al denaro fatto salvo quanto disposto dal comma 3 e quanto previsto dall' del presente decreto. 2. Quando a un prestatore specializzato di servizi per le cripto-attività autorizzato in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia è revocata l'autorizzazione all'attività da parte dell'autorità competente, le succursali italiane possono essere sottoposte alla procedura di liquidazione coatta amministrativa secondo quanto previsto dal comma 1. 3. Ai soggetti che esercitano congiuntamente le sole attività autorizzate ai sensi degli , paragrafo 1, lettera a), e 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1114, nonché le attività connesse e strumentali, si applica la disciplina delle crisi prevista dal capo I, sezione III.
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