Capo II
Art. 32
Sanzioni amministrative relative a talune violazioni delle disposizioni richiamate dall'articolo 111, paragrafo 1, primo comma, lettera e), del regolamento (UE) 2023/1114
In vigore dal 14 set 2024
1. In caso di violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 88 del regolamento (UE) 2023/1114, o dei relativi atti delegati e norme tecniche di regolamentazione e attuazione, si applica:
a) nei confronti delle persone giuridiche, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 2,5 milioni ovvero, se superiore, fino al 2 per cento del fatturato totale annuo;
b) nei confronti delle persone fisiche di cui all' del presente decreto e al ricorrere delle condizioni ivi stabilite, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 fino a euro 1 milione.
2. In caso di violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 92 del regolamento (UE) 2023/1114, o dei relativi atti delegati e norme tecniche di regolamentazione e attuazione, si applica:
a) nei confronti delle persone giuridiche, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 15 milioni ovvero, se superiore, fino al 15 per cento del fatturato totale annuo;
b) nei confronti delle persone fisiche di cui all' del presente decreto e al ricorrere delle condizioni ivi stabilite, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 fino a euro 5 milioni.
3. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al triplo dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purchè tale ammontare sia determinabile.
4. Fermo restando quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, in caso di inosservanza degli articoli da 88 a 92 del regolamento (UE) 2023/1114, o dei relativi atti delegati e norme tecniche di regolamentazione e attuazione, la Consob, anche unitamente alle sanzioni amministrative pecuniarie, può disporre l'applicazione delle misure di cui all'articolo 111, paragrafo 5, primo comma, lettere a), b), c), d) e f), del regolamento (UE) 2023/1114.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-05;129#art-32