Capo II
Art. 37
Applicazione delle sanzioni amministrative
In vigore dal 14 set 2024
1. Le sanzioni amministrative previste dal presente capo sono applicate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, secondo le rispettive competenze come disciplinate dal presente decreto e secondo le procedure sanzionatorie di cui all'articolo 195 del TUF. In deroga al primo periodo, le sanzioni amministrative previste dal presente capo in materia di emissione, offerta al pubblico e richiesta di ammissione alla negoziazione di token di moneta elettronica sono applicate dalla Banca d'Italia secondo la procedura sanzionatoria di cui all'articolo 145 del TUB. Alle violazioni di competenza della Consob si applica l'articolo 196-ter del TUF.
2. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente titolo, per fatturato si intende il fatturato totale annuo della società o dell'ente, risultante dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo competente, così come definito dalle disposizioni attuative adottate ai sensi dell'.
3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni o delle altre misure amministrative previste dal presente decreto, dopo la comunicazione al destinatario, è pubblicato senza ritardo e per estratto nel sito internet dell'autorità che lo ha adottato in conformità all'articolo 114 del regolamento (UE) 2023/1114, salvo quanto previsto nel paragrafo 2 del medesimo articolo.
4. La Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive competenze, provvedono a effettuare le comunicazioni all'ABE e all'AESFEM di cui all'articolo 115 del regolamento (UE) 2023/1114.
Storico versioni
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