Capo II

Art. 41

Modifiche al decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24

In vigore dal 14 set 2024
1. All'allegato al decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla parte I, lettera B 1) al punto xxi), il segno di interpunzione: «.» è sostituito dal seguente: «;»; 2) dopo il punto xxi), è aggiunto, in fine, il seguente: «xxi-bis) regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937.»; b) alla parte II, lettera A, numero 2: 1) il punto i) è sostituito dal seguente: «i) decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;»; 2) il punto ii) è sostituito dal seguente: «ii) regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifiche la direttiva (UE) 2015/849;». 2. Le modifiche di cui al comma 1, lettera b), si applicano a decorrere dal 30 dicembre 2024.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-05;129#art-41

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo