Capo II
Art. 41
24 / 49Modifiche al decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24
In vigore dal 14 set 2024
1. All'allegato al decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla parte I, lettera B
1) al punto xxi), il segno di interpunzione: «.» è sostituito dal seguente: «;»;
2) dopo il punto xxi), è aggiunto, in fine, il seguente:
«xxi-bis) regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937.»;
b) alla parte II, lettera A, numero 2:
1) il punto i) è sostituito dal seguente:
«i) decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;»;
2) il punto ii) è sostituito dal seguente:
«ii) regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifiche la direttiva (UE) 2015/849;».
2. Le modifiche di cui al comma 1, lettera b), si applicano a decorrere dal 30 dicembre 2024.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-05;129#art-41