Titolo V

Art. 38

Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

In vigore dal 14 set 2024
1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 114-quater, comma 3, dopo la lettera b), è aggiunta, in fine, la seguente: «b-bis) emettere token collegati ad attività ai sensi dell' del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, e prestare servizi per le cripto-attività diversi da quelli di cui all'articolo 60, paragrafo 4, del medesimo regolamento, nonché le attività connesse e strumentali, secondo quanto previsto dal decreto legislativo di attuazione del regolamento (UE) 2023/1114, salvo che svolgano altre attività imprenditoriali ai sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4.»; b) all'articolo 114-quinquies, comma 4, alla lettera b), dopo le parole: «e per le relative attività accessorie e strumentali», sono inserite le seguenti: «, nonché per l'attività di emissione di token di moneta elettronica e per la prestazione di servizi per le cripto-attività di cui all'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023,»; c) all'articolo 114-quinquies.1, comma 5, dopo le parole: «e per le relative attività accessorie e strumentali», sono inserite le seguenti: «, nonché per l'attività di emissione di token di moneta elettronica e per la prestazione di servizi per le cripto-attività di cui all'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023»; d) all'articolo 114-octies: 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Attività esercitabili»; 2) dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente: «2-bis. Gli istituti di pagamento possono emettere token collegati ad attività ai sensi dell' del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, e prestare servizi per le cripto-attività ai sensi dell'articolo 63 del medesimo regolamento, nonché le attività connesse e strumentali, secondo quanto previsto dal decreto legislativo di attuazione del regolamento (UE) 2023/1114, salvo che svolgano altre attività imprenditoriali ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-05;129#art-38

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