Capo II
Art. 35
Sanzioni amministrative per omessa collaborazione o mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta
In vigore dal 14 set 2024
1. In caso di omessa collaborazione o mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta, incluse quelle di cui all'articolo 94, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1114, si applica:
a) nei confronti delle persone giuridiche, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni, ovvero, se superiore, fino al 10 per cento del fatturato totale annuo;
b) nei confronti delle persone fisiche, inclusi gli esponenti aziendali e il personale di cui all' del presente decreto e al ricorrere delle condizioni ivi stabilite, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 fino a euro 5 milioni.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-05;129#art-35