Capo II

Art. 44

Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 2023, n. 52

In vigore dal 14 set 2024
1. Al decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 2023, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all', comma 1: 1) alla lettera q), le parole: «o giudiziale» sono sostituite dalle seguenti: «, giudiziale o controllata»; 2) dopo la lettera q), è inserita la seguente: «q-bis) «procedura di liquidazione»: la procedura di liquidazione coatta amministrativa, giudiziale, controllata o volontaria;»; b) all': 1) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «A ciascuna emissione di strumenti finanziari digitali non scritturati presso un SS DLT o un TSS DLT è associata una strategia chiara, dettagliata e pubblicamente disponibile per il trasferimento delle scritturazioni da un registro a un altro o per il mutamento del regime di forma e circolazione degli strumenti finanziari digitali per il caso in cui un altro registro non sia disponibile, idonea a essere attuata nel caso di cessazione del registro, di avvio di una procedura di liquidazione del responsabile del registro, oppure di cancellazione dall'elenco ai sensi dell', comma 1, lettere a), b), d), e), f) e g).»; 2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: «2-bis. Nel caso di cessazione del registro, di avvio di una procedura di liquidazione del responsabile del registro, oppure di cancellazione dall'elenco ai sensi dell', comma 1, lettere a), b), d), e), f) e g), la Consob può promuovere gli accordi necessari ad assicurare l'attuazione della strategia di transizione e può disporre il trasferimento delle scritturazioni medesime ad un registro diverso da quello individuato nella strategia di transizione, previo consenso del relativo responsabile. Ove non sia possibile attuare il trasferimento delle scritturazioni, la Consob vigila sull'attività dell'emittente di cui al comma 2. 2-ter. Nei casi di avvio di una procedura di gestione della crisi, l'attuazione della strategia di transizione di cui al comma 1 o, quando necessario, il trasferimento a un registro diverso da quello individuato nella strategia di transizione ai sensi del comma 2-bis, possono essere eseguiti anche in deroga alla disciplina ordinaria della procedura.»; c) all': 1) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) è avviata una procedura di liquidazione;»; 2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Il responsabile del registro informa senza ritardo la Consob di ogni circostanza suscettibile di integrare una delle condizioni di cui al comma 1.»; 3) i commi 4 e 5 sono abrogati.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-05;129#art-44

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Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 2023, n. 52 (Art. 44 Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attivita' e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937.) — Testo vigente | Portale Normativo