Capo II
Art. 37 bis
Sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento (UE) 2022/2554 e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione
In vigore dal 12 mar 2025
1. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli , paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 10, 12, 16, paragrafi 1 e 2, 17, 19, paragrafi 1, 3 e 4, 24 del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, e delle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione, ovvero in caso di omessa collaborazione o mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta ai sensi dell' del decreto legislativo adottato in attuazione dell' della legge 21 febbraio 2024, n. 15, si applica:
a) nei confronti degli emittenti di token collegati ad attività e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all', punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni, ovvero, se superiore, fino al 12,5 per cento del fatturato totale annuo;
b) nei confronti dei prestatori di servizi in cripto-attività e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all', punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni, ovvero, se superiore, fino al 5 per cento del fatturato totale annuo.
2. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli , paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 13, 14, 18, paragrafi 1 e 2, 25, 26, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 27, 28, paragrafi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 29, 30, paragrafi 1, 2, 3 e 4, e 31, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2022/2554 e delle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione, ovvero in caso di omessa collaborazione o mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta ai sensi dell' del decreto legislativo adottato in attuazione dell' della legge 21 febbraio 2024, n. 15, si applica:
a) nei confronti degli emittenti di token collegati ad attività e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all', punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 3,5 milioni, ovvero, se superiore, fino al 9 per cento del fatturato totale annuo;
b) nei confronti dei prestatori di servizi in cripto-attività e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all', punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 3,5 milioni, ovvero, se superiore, fino al 3,50 per cento del fatturato totale annuo.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, se le violazioni indicate dai commi 1 e 2 sono commesse da una persona fisica di cui al comma 4, si applica nei confronti di quest'ultima la sanzione amministrativa pecuniaria:
a) da euro 5.000 fino a euro 700.000, nei casi di cui al comma 1;
b) da euro 5.000 fino a euro 500.000, nei casi di cui al comma 2.
4. Fermo restando quanto previsto per le società e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, la sanzione di cui al comma 3 si applica nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo e del personale delle società e degli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali o ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza della società o dell'ente a provvedimenti specifici adottati dalla Banca d'Italia e dalla Consob, secondo le rispettive competenze, ai sensi dell' del decreto legislativo adottato in attuazione dell' della legge 21 febbraio 2024, n. 15, ovvero quando la condotta abbia contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine di cui all'articolo 50, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2022/2554 da parte della società o dell'ente.
5. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nei commi 1, 2 e 3, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purchè tale ammontare sia determinabile.
6. Con il provvedimento di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 3, in ragione della gravità della violazione accertata, può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari e imprese autorizzati ai sensi del presente decreto, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129, o presso fondi pensione.
7. Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono applicate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, secondo le rispettive competenze e secondo la procedura sanzionatoria di cui all'articolo 195 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Alle violazioni di competenza della Consob si applica l'articolo 196-ter del decreto legislativo n. 58 del 1998.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-05;129#art-37-bis