Titolo II

Art. 3

Autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2023/1114

In vigore dal 14 set 2024
1. La Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) e la Banca d'Italia sono le autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) 2023/1114, degli atti delegati e delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento, secondo quanto disposto dal presente articolo e dalle altre disposizioni del presente decreto. 2. La Consob è l'autorità competente ai sensi del titolo II del regolamento (UE) 2023/1114, secondo quanto disposto dal presente capo e dal capo IV del presente titolo. 3. La Banca d'Italia e la Consob sono le autorità competenti ai sensi del titolo III del regolamento (UE) 2023/1114, secondo quanto disposto dal presente capo e dal capo II del presente titolo. 4. La Banca d'Italia è l'autorità competente ai sensi del titolo IV del regolamento (UE) 2023/1114 secondo quanto previsto dall', paragrafo 1, numero 35, lettera b), del medesimo regolamento. 5. La Consob e la Banca d'Italia sono le autorità competenti ai sensi del titolo V del regolamento (UE) 2023/1114, secondo quanto disposto dal presente capo e dal capo V del presente titolo. 6. La Consob è l'autorità competente ai sensi del titolo VI del regolamento (UE) 2023/1114, secondo quanto disposto dal presente capo e dal capo VI del presente titolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-05;129#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo