Titolo I

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 14 set 2024
1. Nel presente decreto si intendono per: a) «emittenti specializzati di token collegati ad attività»: gli emittenti di token collegati ad attività che esercitano solo le attività autorizzate ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1114, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, nonché le attività connesse e strumentali; b) «prestatori specializzati di servizi per le cripto-attività»: i prestatori di servizi per le cripto-attività che esercitano solo le attività autorizzate ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1114, nonché le attività connesse e strumentali; c) «TUB»: testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; d) «TUF»: testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e) «ente»: uno dei soggetti indicati all' del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 2. Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, si applicano le definizioni del TUB e del TUF, nonché del regolamento (UE) 2023/1114.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-05;129#art-2

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