Titolo II

Art. 10

Cooperazione amministrativa transfrontaliera con le autorità competenti degli Stati membri nonché con l'ABE e l'AESFEM, la BCE e le banche centrali nazionali degli Stati membri

In vigore dal 14 set 2024
1. La Consob è il punto di contatto per la cooperazione amministrativa transfrontaliera con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) e le autorità competenti degli altri Stati membri e interessa la Banca d'Italia per gli aspetti di competenza di questa ultima. 2. La Banca d'Italia è il punto di contatto per la cooperazione amministrativa transfrontaliera con l'Autorità bancaria europea (ABE) e le autorità competenti degli altri Stati membri e interessa la Consob per gli aspetti di competenza di quest'ultima. 3. La Banca d'Italia è competente per la trasmissione delle informazioni richieste dal regolamento (UE) 2023/1114, alla Banca centrale europea (BCE) e alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui valuta ufficiale non è l'euro. 4. Ai fini della cooperazione, mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti di Stati membri dell'Unione europea, con l'AESFEM e l'ABE ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2023/1114, e degli obblighi di comunicazione ai sensi dell'articolo 115 del medesimo regolamento, la Consob e la Banca d'Italia stabiliscono con il Ministero della giustizia, anche sulla base di un protocollo d'intesa, le modalità di acquisizione: a) di dati in forma anonima e aggregata riguardanti le indagini penali intraprese per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 111, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2023/1114; b) delle informazioni relative alle sanzioni penali applicate dall'Autorità giudiziaria per le medesime violazioni e alle eventuali impugnazioni proposte avverso tali sanzioni. 5. Per i medesimi fini di cui al comma 4 e fermo restando il divieto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, la Consob e la Banca d'Italia possono richiedere informazioni all'autorità giudiziaria procedente in ordine alle indagini e ai procedimenti penali per le violazioni previste dal comma 4.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-05;129#art-10

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Cooperazione amministrativa transfrontaliera con le autorità competenti degli Stati membri nonché con l'ABE e l'AESFEM, la BCE e le banche centrali nazionali degli Stati membri (Art. 10 Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attivita' e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937.) — Testo vigente | Portale Normativo