Capo II
Art. 11
Autorizzazione all'emissione, offerta al pubblico e richiesta di ammissione alla negoziazione dei token collegati ad attività
In vigore dal 14 set 2024
1. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, autorizza, ai sensi dell' del regolamento (UE) 2023/1114, l'emissione, l'offerta al pubblico e la richiesta di ammissione alla negoziazione di token collegati ad attività da parte degli emittenti di cui all', paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento.
La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, revoca l'autorizzazione quando ricorrono le condizioni di cui all' del regolamento (UE) 2023/1114. A tal fine, la Banca d'Italia è l'autorità competente a ricevere le informazioni di cui all', paragrafo 4, del medesimo regolamento. Ai fini del presente comma, la Banca d'Italia acquisisce l'intesa della Consob sui profili di competenza, incluso sul parere giuridico di cui all', paragrafo 2, lettera e), punto i), del regolamento (UE) 2023/1114.
2. La Banca d'Italia riceve dalle banche e dalle società di intermediazione mobiliare (SIM) di classe 1 la notifica di cui all', paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2023/1114 e dispone dei poteri previsti dal medesimo articolo. La Banca d'Italia trasmette tempestivamente copia di tale notifica alla Consob. Restano fermi i poteri attribuiti alla Banca d'Italia dal presente decreto.
3. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, approva i white paper per i token collegati ad attività emessi dalle banche e dalle SIM di classe 1 ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1114.
4. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, approva i white paper per i token collegati ad attività modificati ai sensi dell', paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (UE) 2023/1114.
5. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, autorizza ai sensi dell' del regolamento (UE) 2023/1114, l'emissione, l'offerta al pubblico e la richiesta di ammissione alla negoziazione di token collegati ad attività da parte delle SIM diverse da quelle di classe 1, e revoca l'autorizzazione quando ricorrono le condizioni di cui all' del regolamento (UE) 2023/1114.
6. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, autorizza gli istituti di moneta elettronica all'emissione, offerta al pubblico e richiesta di ammissione alla negoziazione di token collegati ad attività ai sensi dell' del regolamento (UE) 2023/1114, quando per l'attività di emissione di moneta elettronica, la prestazione di servizi di pagamento e le relative attività accessorie e strumentali, nonché per l'attività di emissione di token di moneta elettronica e per la prestazione di servizi per le cripto-attività di cui all'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1114 sia costituito un patrimonio destinato ai sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, del TUB, con le modalità e agli effetti stabiliti dagli articoli 114-quinquies.1, comma 5, e 114-terdecies del medesimo testo unico. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, revoca l'autorizzazione quando ricorrono le condizioni di cui all' del regolamento (UE) 2023/1114. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 114-quinquies, comma 5, del TUB.
7. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, autorizza gli istituti di pagamento all'emissione, all'offerta al pubblico e alla richiesta di ammissione alla negoziazione di token collegati ad attività ai sensi dell' del regolamento (UE) 2023/1114, quando per la prestazione di servizi di pagamento e le relative attività accessorie e strumentali sia costituito un patrimonio destinato ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, del TUB, con le modalità e agli effetti stabiliti dall'articolo 114-terdecies del medesimo testo unico. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, revoca l'autorizzazione quando ricorrono le condizioni di cui all' del regolamento (UE) 2023/1114. Resta fermo l'articolo 114-novies, comma 5, del TUB.
8. I soggetti di cui all', paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1114, diversi dagli istituti di moneta elettronica, dagli istituti di pagamento e dalle SIM diverse da quelle di classe 1:
a) adottano la forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;
b) oltre alle attività di emissione, offerta al pubblico e richiesta di ammissione alla negoziazione di token collegati ad attività, possono prestare servizi per le cripto-attività, a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114, nonché le attività connesse e strumentali.
Storico versioni
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