Titolo II
Art. 10
10 / 49Cooperazione amministrativa transfrontaliera con le autorità competenti degli Stati membri nonché con l'ABE e l'AESFEM, la BCE e le banche centrali nazionali degli Stati membri
In vigore dal 14 set 2024
1. La Consob è il punto di contatto per la cooperazione amministrativa transfrontaliera con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) e le autorità competenti degli altri Stati membri e interessa la Banca d'Italia per gli aspetti di competenza di questa ultima.
2. La Banca d'Italia è il punto di contatto per la cooperazione amministrativa transfrontaliera con l'Autorità bancaria europea (ABE) e le autorità competenti degli altri Stati membri e interessa la Consob per gli aspetti di competenza di quest'ultima.
3. La Banca d'Italia è competente per la trasmissione delle informazioni richieste dal regolamento (UE) 2023/1114, alla Banca centrale europea (BCE) e alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui valuta ufficiale non è l'euro.
4. Ai fini della cooperazione, mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti di Stati membri dell'Unione europea, con l'AESFEM e l'ABE ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2023/1114, e degli obblighi di comunicazione ai sensi dell'articolo 115 del medesimo regolamento, la Consob e la Banca d'Italia stabiliscono con il Ministero della giustizia, anche sulla base di un protocollo d'intesa, le modalità di acquisizione:
a) di dati in forma anonima e aggregata riguardanti le indagini penali intraprese per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 111, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2023/1114;
b) delle informazioni relative alle sanzioni penali applicate dall'Autorità giudiziaria per le medesime violazioni e alle eventuali impugnazioni proposte avverso tali sanzioni.
5. Per i medesimi fini di cui al comma 4 e fermo restando il divieto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, la Consob e la Banca d'Italia possono richiedere informazioni all'autorità giudiziaria procedente in ordine alle indagini e ai procedimenti penali per le violazioni previste dal comma 4.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-05;129#art-10