Art. 7

Vigilanza sugli incubatoi e accertamento degli illeciti

In vigore dal 7 gen 2024
Vigilanza sugli incubatoi e accertamento degli illeciti 1. Il Ministero della salute, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le ASL, nell'ambito delle rispettive competenze, costituiscono le autorità competenti designate: a) ad effettuare il controllo e la vigilanza sugli incubatoi, anche attraverso ispezioni volte alla verifica della osservanza delle disposizioni del presente decreto; b) all'accertamento e alla contestazione delle violazioni e all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto secondo le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. È fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative per illeciti commessi in connessione obiettiva con un reato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-07;205#art-7

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