Art. 3
Divieto di abbattimento selettivo di pulcini
In vigore dal 7 gen 2024
Divieto di abbattimento selettivo
di pulcini
1. A decorrere dal 31 dicembre 2026, è vietato l'abbattimento selettivo dei pulcini di linea maschile delle galline della specie Gallus gallus domesticus, provenienti da linee di allevamento orientate alla produzione di uova non destinate alla cova.
2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica:
a) con riferimento ai pulcini per i quali non sia stato possibile rilevare in tempo utile il sesso;
b) in caso di identificazioni erronee del sesso legate alla sensibilità e alla percentuale di affidabilità della tecnologia impiegata («errori di sessaggio»);
c) quando ricorre una situazione di emergenza, come definita all', comma 1, lettera a);
d) nei casi in cui, nel piano di azione adottato dall'autorità competente responsabile ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1099/2009, è contemplato lo spopolamento;
e) quando l'abbattimento dei pulcini si rende necessario in osservanza della disciplina afferente alle malattie animali ovvero, in casi particolari, per motivi connessi alla protezione degli animali o della salute e sicurezza delle persone;
f) quando all'abbattimento si procede nel corso di esperimenti scientifici svolti sotto il controllo delle Autorità competenti, come individuate dall' del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26.
3. In ogni caso, a decorrere dal 31 dicembre 2026, l'abbattimento dei pulcini maschi è effettuato esclusivamente mediante metodi, alternativi alla macerazione, previsti dall'allegato I al regolamento (CE) n. 1099/2009.
4. L'applicazione dei metodi alternativi alla macerazione di cui al comma 3 avviene sotto la vigilanza e il controllo del medico veterinario ufficiale della azienda sanitaria locale, di seguito denominata «ASL», competente per territorio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-07;205#art-3