Art. 7
7 / 9Vigilanza sugli incubatoi e accertamento degli illeciti
In vigore dal 7 gen 2024
Vigilanza sugli incubatoi
e accertamento degli illeciti
1. Il Ministero della salute, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le ASL, nell'ambito delle rispettive competenze, costituiscono le autorità competenti designate:
a) ad effettuare il controllo e la vigilanza sugli incubatoi, anche attraverso ispezioni volte alla verifica della osservanza delle disposizioni del presente decreto;
b) all'accertamento e alla contestazione delle violazioni e all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto secondo le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. È fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative per illeciti commessi in connessione obiettiva con un reato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-07;205#art-7