Art. 6
Disposizioni in materia di reinserimento o utilizzo dei pulcini maschi
In vigore dal 7 gen 2024
Disposizioni in materia di reinserimento
o utilizzo dei pulcini maschi
1. Nei casi indicati all', comma 2, lettere a), b) e c), i pulcini possono essere:
a) affidati ad enti e associazioni, non aventi scopo di lucro, ivi compresi quelli aventi ad oggetto la protezione degli animali, i cui requisiti sono individuati, con provvedimento del Ministero della salute da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) utilizzati per l'alimentazione animale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-07;205#art-6