Art. 4
Tecnologie per il sessaggio
In vigore dal 7 gen 2024
1. Gli incubatoi, al fine di osservare le disposizioni di cui all', sono dotati di strumenti che consentono di determinare il sesso dell'embrione quanto prima possibile e, comunque, non oltre il quattordicesimo giorno dall'incubazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-07;205#art-4