Art. 4 · Tecnologie per il sessaggio

Art. 4

4 / 9

Tecnologie per il sessaggio

In vigore dal 7 gen 2024
1. Gli incubatoi, al fine di osservare le disposizioni di cui all', sono dotati di strumenti che consentono di determinare il sesso dell'embrione quanto prima possibile e, comunque, non oltre il quattordicesimo giorno dall'incubazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-07;205#art-4