Art. 8
Sanzioni amministrative
In vigore dal 7 gen 2024
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all', commi 1 e 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola la disposizione di cui all', comma 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-07;205#art-8