Titolo II
Art. 3
Organizzazione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali
In vigore dal 14 nov 2023
Organizzazione dei controlli ufficiali
e delle altre attività ufficiali
1. Il Ministero è l'autorità competente responsabile dell'organizzazione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali in materia di produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici, ai sensi dell', punto 3), lettera a), del regolamento (UE) 2017/625.
2. Il Ministero delega ad organismi di controllo i compiti relativi ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali alle condizioni stabilite dall'articolo 40, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento e affida ad un'autorità di controllo, ai sensi dell', paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625, i controlli in materia di immissione in libera pratica dei prodotti biologici importati ai sensi dell'articolo 45 del Regolamento.
3. Il Ministero irroga le sanzioni di cui al presente decreto sulla base di attività di controllo effettuate dai soggetti delegati nonché dagli altri organismi ed autorità.
4. Il Ministero è l'autorità competente a rilasciare l'autorizzazione agli organismi di controllo, ai sensi dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625. Restano ferme le competenze delle regioni.
5. Il Ministero e le regioni, nell'ambito del territorio di propria competenza, sono le autorità competenti alla vigilanza sugli organismi di controllo, ai sensi dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 ed esercitano tale vigilanza in coordinamento fra loro.
6. Ove richiesto da specifiche disposizioni normative dell'Unione europea o nazionali, i procedimenti amministrativi che impongono obblighi a carico degli operatori sono informatizzati e gestiti attraverso le funzionalità del SIB e del TRACES secondo quanto previsto dal presente decreto.
7. Al fine di permettere lo svolgimento delle attività delegate e nel rispetto delle disposizioni dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le autorità competenti rendono disponibili agli organismi di controllo i dati del fascicolo aziendale riepilogativo dei dati aziendali, di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, limitatamente alle informazioni di competenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-10-06;148#art-3