Titolo II

Art. 4

Compiti dell'autorità di controllo

In vigore dal 14 nov 2023
1. Le Autorità doganali nazionali di cui all' del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, in qualità di autorità di controllo di cui all', comma 1, lettera d), del presente decreto: a) svolgono i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici, di cui agli del regolamento delegato (UE) 2021/2306 per le partite di prodotti biologici destinati all'importazione nell'Unione; b) svolgono i controlli di cui alla lettera a) presso i posti di controllo frontalieri e i punti di immissione in libera pratica come individuati dal decreto del Sottosegretario di Stato alle politiche agricole alimentari e forestali 5 agosto 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 194 del 20 agosto 2022; c) adottano la decisione sulla conformità delle partite di prodotti biologici secondo quanto previsto dagli , paragrafo 3, e 11, del regolamento delegato (UE) 2021/2306; d) validano il certificato di ispezione nel sistema TRACES mediante un proprio sigillo elettronico, secondo quanto previsto dall', paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2021/2306; e) informano il Ministero trasmettendo tutte le informazioni e la documentazione necessarie per procedere alla notifica di cui all' del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307, al fine di consentire di assolvere agli obblighi previsti dall', paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 della Commissione, del 22 febbraio 2021, nel caso di non conformità riscontrate durante la verifica di una partita; f) procedono ad audit interni e informano il Ministero sul loro esito e, in caso di carenze, adottano le misure appropriate; g) elaborano e attuano programmi di formazione per il personale che esegue i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali. 2. Per i controlli fisici di cui al comma 1, lettera a) l'autorità di controllo può richiedere tariffe o diritti, da concordare con il Ministero. 3. Ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 5, del Regolamento, il Ministero, con apposito provvedimento, stabilisce la frequenza con cui l'autorità di controllo effettua i controlli fisici sulle partite di prodotti biologici prima della loro immissione in libera pratica. La frequenza dei controlli è stabilita sulla base di una valutazione della probabilità di non conformità alle disposizioni del regolamento stesso e tiene conto delle indicazioni fornite dalla Commissione europea.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-10-06;148#art-4

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