Titolo V
Art. 28
Clausola di invarianza finanziaria
In vigore dal 14 nov 2023
1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-10-06;148#art-28