Capo II
Art. 23
Uso indebito o non corretto di indicazioni o riferimenti al metodo di produzione biologico
In vigore dal 14 nov 2023
Uso indebito o non corretto di indicazioni
o riferimenti al metodo di produzione biologico
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza, senza essere assoggettato al sistema di controllo, sulla confezione o sull'imballaggio, nei marchi commerciali, nella denominazione o ragione sociale, nell'informazione ai consumatori anche tramite internet o sui documenti di accompagnamento, indicazioni, termini o simboli che possono indurre in errore il consumatore sulla conformità del prodotto o dei suoi ingredienti alle prescrizioni del Regolamento, senza essere assoggettato al sistema di controllo, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato globale realizzato nel corso dell'esercizio precedente all'accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 5.000 euro, nè superiore a 100.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque si avvale delle esenzioni previste dall'articolo 34, paragrafo 2, del Regolamento, senza averne diritto, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato globale realizzato nel corso dell'esercizio precedente all'accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 3.000 euro, nè superiore a 100.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque fa un utilizzo improprio del marchio biologico italiano di cui all' della legge 9 marzo 2022, n. 23, tale da indurre in errore il consumatore sull'origine italiana della materia prima del prodotto, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria fino al 4 per cento del fatturato globale realizzato nel corso dell'esercizio precedente all'accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 4.000 euro, nè superiore a 100.000 euro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-10-06;148#art-23