Titolo III
Art. 18
Rilascio, rinnovo e gestione del certificato
In vigore dal 14 nov 2023
1. L'organismo di controllo rilascia entro novanta giorni il certificato di cui all'articolo 35 del Regolamento, in TRACES, riportando i contenuti minimi di cui all'allegato V al presente decreto e utilizzando i dati contenuti nella notifica. Il Ministero, per gli importatori, e le regioni, per gli altri operatori biologici, verificano, nei successivi trenta giorni, la corrispondenza dei dati riportati nel certificato con quelli oggetto della notifica. Decorsi trenta giorni, in assenza di determinazione espressa, l'esito della verifica si intende positivamente concluso.
2. Il certificato ha un periodo di validità di trentasei mesi dalla data di rilascio.
3. L'organismo di controllo rilascia, aggiorna o rinnova, entro novanta giorni, il certificato all'esito di una verifica di conformità che attesta la conformità dell'azienda alla normativa dell'Unione europea e alle normative nazionale e regionali.
4. Sono esenti dall'obbligo del possesso del certificato gli operatori che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 35, paragrafo 8, del Regolamento.
5. I controlli per gli operatori di cui al comma 4 sono svolti da organismi di controllo che applicano, ai sensi dell', comma 1, lettera c), una tariffa minima in misura fissa e svolgono almeno un controllo ogni tre anni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-10-06;148#art-18