Titolo II
Art. 15
Obblighi di comunicazione
In vigore dal 14 nov 2023
1. Il Ministero comunica tramite appositi sistemi informativi in ambito SIAN le informazioni pertinenti sugli operatori biologici e i risultati dei controlli agli organismi pagatori, per le attività di competenza, anche ai fini dell'articolo 59 del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 e degli atti adottati sulla base di tale articolo.
2. Gli organismi pagatori, nell'ambito delle proprie competenze, rendono disponibili le informazioni riguardanti gli operatori biologici e i risultati dei controlli effettuati, alle autorità competenti e agli organismi di controllo per le attività di competenza.
3. Gli organismi di controllo ricevono informazioni da tutti i pubblici ufficiali, che nell'esercizio di un'attività di controllo, abbiano riscontrato una non conformità al Regolamento da parte di un operatore.
4. Il Ministero mette a disposizione delle regioni i dati statistici richiesti alle autorità competenti dall'Ufficio statistico dell'Unione europea (EUROSTAT) in relazione alla produzione biologica.
5. Le autorità competenti e gli organismi di controllo possono pubblicare o rendere altrimenti disponibili al pubblico informazioni in merito ai risultati dei controlli ufficiali su singoli operatori, fatte salve le situazioni in cui la divulgazione è prescritta dalla legislazione dell'Unione europea o nazionale, purchè siano soddisfatte le condizioni di cui all' del regolamento (UE) 625/2017.
6. Le autorità competenti possono pubblicare o rendere altrimenti disponibili al pubblico informazioni circa il rating dei singoli operatori in base ai risultati di uno o più controlli ufficiali, purchè siano soddisfatte le condizioni di cui all' del regolamento (UE) 625/2017.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-10-06;148#art-15