Art. 15 · Obblighi di comunicazione
Titolo II

Art. 15

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Obblighi di comunicazione

In vigore dal 14 nov 2023
1. Il Ministero comunica tramite appositi sistemi informativi in ambito SIAN le informazioni pertinenti sugli operatori biologici e i risultati dei controlli agli organismi pagatori, per le attività di competenza, anche ai fini dell'articolo 59 del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 e degli atti adottati sulla base di tale articolo. 2. Gli organismi pagatori, nell'ambito delle proprie competenze, rendono disponibili le informazioni riguardanti gli operatori biologici e i risultati dei controlli effettuati, alle autorità competenti e agli organismi di controllo per le attività di competenza. 3. Gli organismi di controllo ricevono informazioni da tutti i pubblici ufficiali, che nell'esercizio di un'attività di controllo, abbiano riscontrato una non conformità al Regolamento da parte di un operatore. 4. Il Ministero mette a disposizione delle regioni i dati statistici richiesti alle autorità competenti dall'Ufficio statistico dell'Unione europea (EUROSTAT) in relazione alla produzione biologica. 5. Le autorità competenti e gli organismi di controllo possono pubblicare o rendere altrimenti disponibili al pubblico informazioni in merito ai risultati dei controlli ufficiali su singoli operatori, fatte salve le situazioni in cui la divulgazione è prescritta dalla legislazione dell'Unione europea o nazionale, purchè siano soddisfatte le condizioni di cui all' del regolamento (UE) 625/2017. 6. Le autorità competenti possono pubblicare o rendere altrimenti disponibili al pubblico informazioni circa il rating dei singoli operatori in base ai risultati di uno o più controlli ufficiali, purchè siano soddisfatte le condizioni di cui all' del regolamento (UE) 625/2017.
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