Titolo II
Art. 16
Obblighi degli operatori
In vigore dal 14 nov 2023
1. L'operatore che notifica l'attività con metodo biologico ai sensi dell' è tenuto ad assoggettarsi a un unico organismo di controllo, indipendentemente dall'ubicazione sul territorio delle unità di produzione e dal numero o dal tipo di attività da sottoporre al sistema di controllo.
2. L'operatore fornisce all'organismo di controllo la dichiarazione di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento al momento dell'ingresso nel sistema di controllo e comunque antecedentemente alla prima verifica di conformità.
3. La dichiarazione di cui al comma 2 deve contenere almeno:
a) le misure preventive, precauzionali e di autocontrollo che l'operatore intende adottare;
b) la descrizione della procedura di gestione dei casi di sospetto di non conformità compresa la tempistica delle comunicazioni con l'organismo di controllo;
c) il sistema di registrazione e di tracciabilità dei prodotti;
d) le attività affidate a terzi;
e) le rese medie e le produzioni annuali previste.
4. L'operatore può eliminare il sospetto di non conformità dovuto alla presenza di una sostanza non ammessa nel caso in cui possa escludere che vi sia tale presenza.
5. L'operatore conserva le registrazioni e la documentazione pertinente per un periodo di almeno dieci anni e comunque, per un periodo di cinque anni a far data dall'uscita dal sistema, consentendo l'accesso alle autorità competenti e all'ultimo organismo di controllo.
6. Durante la verifica di conformità, anche nel caso di uscita dal sistema di controllo, l'operatore fornisce assistenza e collabora pienamente con il personale dell'organismo di controllo, consentendo l'accesso:
a) agli appezzamenti, alle attrezzature, ai mezzi di trasporto, ai locali e agli altri luoghi di produzione;
b) ai sistemi informatici;
c) agli animali e alle merci dell'azienda;
d) ai documenti e alle altre informazioni pertinenti.
7. L'operatore ha l'obbligo di verificare l'autenticità dei certificati dei fornitori attraverso gli strumenti informatici o le banche dati ufficiali messe a disposizione dall'autorità competente e dalla Commissione europea.
8. L'operatore comunica all'organismo di controllo l'esito dei controlli svolti dalle autorità competenti, in caso di contestazioni di irregolarità, entro cinque giorni lavorativi dalla contestazione stessa.
9. L'importatore e il primo destinatario utilizzano il sistema TRACES per la gestione di propria competenza del certificato di ispezione.
10. In caso di ritiro del certificato, per causa diversa dalla morosità, l'operatore non può procedere con una nuova notifica prima che siano trascorsi due anni dalla data dell'esclusione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-10-06;148#art-16