Titolo II

Art. 8

Condizioni di non conformità

In vigore dal 14 nov 2023
1. La condizione di non conformità consiste nel mancato rispetto delle disposizioni previste dalla normativa dell'Unione europea e dalle normative nazionali e regionali in materia di produzione biologica. 2. La non conformità è di scarsa entità nel caso in cui ricorrano cumulativamente, qualora applicabili, le seguenti condizioni: a) l'operatore ha adottato misure precauzionali proporzionate e appropriate e controlli comunque efficaci; b) le caratteristiche biologiche o in conversione del prodotto biologico non sono compromesse in nessuna fase della produzione, della preparazione o della distribuzione; c) il sistema di tracciabilità adottato dall'operatore è in grado di localizzare il prodotto biologico nella catena di approvvigionamento o di impedirne l'immissione sul mercato; d) non è intenzionale. 3. La non conformità è grave nel caso in cui ricorra anche solo una delle seguenti condizioni: a) l'operatore non ha adottato misure precauzionali proporzionate e appropriate e i controlli non sono efficaci; b) le caratteristiche biologiche o in conversione del prodotto biologico vengono compromesse, in una delle fasi della produzione, della preparazione o della distribuzione; c) il sistema di tracciabilità adottato dall'operatore non è in grado di localizzare il prodotto biologico nella catena di approvvigionamento o di impedirne l'immissione sul mercato; d) l'operatore non corregge, in almeno cinque occasioni, una non conformità di 'scarsa entità; e) è intenzionale. 4. La non conformità è critica nel caso in cui ricorrano cumulativamente, qualora applicabili, le seguenti condizioni: a) l'operatore non ha adottato misure precauzionali proporzionate e appropriate e i controlli non sono efficaci; b) le caratteristiche biologiche o in conversione del prodotto biologico vengono compromesse, in una delle fasi della produzione, della preparazione o della distribuzione; c) il sistema di tracciabilità adottato dall'operatore non è in grado di localizzare il prodotto biologico nella catena di approvvigionamento o di impedirne l'immissione sul mercato; d) è intenzionale. 5. La non conformità è altresì critica nel caso in cui ricorra anche solo una delle seguenti condizioni: a) l'operatore non corregge o non corregge tempestivamente una precedente non conformità grave o critica; b) l'operatore omette ripetutamente di correggere una non conformità di qualunque categoria; c) l'operatore impedisce all'organismo di controllo l'accesso ai locali soggetti a controllo, alla contabilità, compresi i documenti finanziari, o il prelievo di campioni. 6. La reiterazione di una medesima fattispecie, eccetto nel caso di lieve entità, determina una non conformità di gravità maggiore di quella rilevata se commessa entro due anni dall'accertamento della prima condotta. 7. Le caratteristiche biologiche o in conversione del prodotto biologico sono compromesse quando è rilevata la presenza di una sostanza non ammessa in una delle fasi della produzione, della preparazione o della distribuzione, salvo che tale presenza sia accidentale o tecnicamente inevitabile e ciò sia confermato a seguito di una indagine ufficiale svolta dall'organismo di controllo. 8. Con decreto del Ministero, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prescritte, ai sensi dell', paragrafo 7, del Regolamento, le misure opportune per evitare la presenza involontaria di prodotti e sostanze non autorizzati nella produzione biologica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-10-06;148#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo