Capo II

Art. 27

Modalità di pagamento e riassegnazioni

In vigore dal 14 nov 2023
1. Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto è effettuato presso le Tesorerie dello Stato territorialmente competenti su apposito capitolo del capo XVII dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. 2. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, affluiti sul capitolo dell'entrata del bilancio statale di cui al comma 1, sono riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero, per una quota pari al cinquanta per cento, per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di controllo e di vigilanza. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-10-06;148#art-27

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Modalità di pagamento e riassegnazioni (Art. 27 Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari.) — Testo vigente | Portale Normativo