Titolo II
Art. 5
Autorizzazione degli organismi di controllo
In vigore dal 14 nov 2023
1. Al fine di svolgere i compiti di organismo di controllo, gli enti accreditati alla versione più recente della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065 presentano istanza di autorizzazione al Ministero sulla base di un modello di richiesta pubblicato sul sito istituzionale del Ministero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. L'istanza deve contenere:
a) l'indicazione delle attività, di cui all'articolo 34 del Regolamento, per le quali l'ente chiede l'autorizzazione;
b) una breve descrizione dell'organizzazione dell'ente;
c) il tariffario da applicare agli operatori e la relativa giustificazione delle tariffe, nonché la procedura di gestione delle stesse anche in relazione ai criteri tariffari vigenti relativamente ai controlli ufficiali e alla relativa trasparenza;
d) la dichiarazione di impegno ad applicare, in caso di sospetto di non conformità e di non conformità accertate, le misure previste dalla normativa dell'Unione europea e nazionale vigente;
e) la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi;
f) gli estremi del certificato di accreditamento rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento;
g) i bilanci consuntivi approvati di almeno tre anni di attività dell'organismo in cui risultino evidenziate le risorse destinate al personale e alle attività di controllo in relazione alle tariffe applicate per questa attività.
3. L'istanza deve essere corredata, oltre che di quanto indicato negli allegati I e II al presente decreto, anche dei seguenti documenti relativi all'ente richiedente:
a) l'organigramma nominativo e funzionale;
b) i documenti previsti dall'articolo 40, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), del Regolamento;
c) la procedura di qualificazione, formazione, monitoraggio e valutazione di tutto il personale, comprensiva di un piano di dotazione delle risorse umane e di monitoraggio del fabbisogno e dell'inquadramento lavorativo ed economico dello stesso;
d) procedura dell'analisi dei rischi per la gestione dell'imparzialità.
4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il Ministero, accertata la regolarità e la completezza della richiesta, verifica il possesso dei seguenti requisiti, che devono essere mantenuti per l'intera durata dell'autorizzazione medesima:
a) idoneità morale, indipendenza, imparzialità ed assenza di conflitto di interesse dei rappresentanti, degli amministratori, del personale addetto all'attività di controllo e certificazione, secondo quanto specificato dall'allegato I al presente decreto;
b) assenza di partecipazioni qualificate, dirette o indirette, nella struttura proprietaria da parte di operatori e associazioni di operatori, che non possono detenere, nel loro complesso, direttamente o indirettamente, un numero di azioni o di quote di partecipazione che superi la metà del capitale sociale dell'organismo di controllo o la metà dei voti necessari per il controllo dello stesso in caso di forme giuridiche diverse da società di capitali. Tale requisito è valutato attraverso l'analisi della visura camerale, dello statuto e atto costitutivo dell'ente e di eventuali associazioni o società o soci facenti parte della struttura proprietaria. Sono escluse da tale requisito, sia con riferimento alle partecipazioni dirette che a quelle indirette, le associazioni di carattere consortile che non abbiano fine di lucro;
c) adeguatezza, esperienza e competenza delle risorse umane impiegate, secondo quanto specificato dall'allegato I al presente decreto;
d) adeguatezza delle strutture e delle risorse strumentali, secondo quanto specificato dall'allegato I al presente decreto.
5. Il provvedimento di autorizzazione è rilasciato dal Ministero entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza completa.
L'autorizzazione contiene la descrizione dei compiti che l'organismo di controllo può espletare, le condizioni alle quali può svolgerli e la delega all'utilizzo del sigillo elettronico per il rilascio del certificato di cui all'articolo 35 del Regolamento.
6. L'autorizzazione ha durata quinquennale, non è trasferibile ed è rinnovabile a seguito di richiesta di rinnovo da presentare almeno novanta giorni prima della scadenza.
7. L'autorizzazione è pubblicata sul sito istituzionale del Ministero e acquista efficacia dalla data della pubblicazione.
8. Il Ministero cura la tenuta dell'elenco degli organismi di controllo autorizzati, ne assicura la pubblicazione sul proprio sito istituzionale e la comunicazione alla Commissione europea.
9. I requisiti di cui al comma 3, lettera c), si intendono soddisfatti per il personale già valutato come idoneo ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, fatta salva la necessità di integrare le informazioni di cui al comma 3, lettera b).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-10-06;148#art-5