Art. 8
Disposizioni finanziarie
In vigore dal 25 ago 2023
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all', pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all', comma 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118.
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, ad esclusione dell', non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 luglio 2023
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Calderoli, Ministro per gli affari regionali e le autonomie
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-07-26;106#art-8