Art. 6
Trasparenza
In vigore dal 25 ago 2023
1. I dati di cui all', comma 2, sono pubblicati, anche in forma aggregata, su apposita sezione dedicata del sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze, fatte salve le limitazioni di cui all'.
2. Non sono oggetto di pubblicazione i dati identificativi delle persone fisiche beneficiarie di concessioni, dai quali possa evincersi lo stato di salute o la situazione di disagio economico-sociale degli stessi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-07-26;106#art-6