Art. 4

Trasmissione dei dati

In vigore dal 25 ago 2023
1. Le specifiche tecniche, le modalità e la tempistica per l'invio dei dati al SICONBEP da parte dei soggetti di cui all' sono definite dal Ministero dell'economia e delle finanze attraverso linee guida, adottate sentita la Conferenza unificata di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e pubblicate sul proprio sito internet istituzionale. 2. Le linee guida individuano, in particolare, le categorie dei beni oggetto di rilevazione, distribuite per classi omogenee, sulla base delle caratteristiche fisiche, giuridiche ed economiche di ciascun bene, avendo riguardo alle esigenze di analisi economica del fenomeno, nonché i criteri standard da utilizzare per la comunicazione dei dati, con riferimento alle nomenclature e ai sistemi di misurazione fisici ed economici. 3. Il Responsabile per la trasparenza di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 è il responsabile delle comunicazioni dei dati e delle informazioni di cui al presente decreto, salvo diversa individuazione da parte dell'amministrazione tenuta agli obblighi di cui all'. L'omessa comunicazione da parte del responsabile costituisce illecito disciplinare a carico dello stesso.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-07-26;106#art-4

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