Art. 1

Sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici

In vigore dal 25 ago 2023
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; Vista la legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» e, in particolare, l' che attribuisce al Governo la delega ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, un decreto legislativo per la costituzione e il coordinamento di un sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici al fine di promuovere la massima pubblicità e trasparenza, anche in forma sintetica, dei principali dati e delle informazioni relativi a tutti i rapporti concessori, tenendo conto delle esigenze di difesa e sicurezza; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; Considerato che l'eterogeneità del fenomeno delle concessioni di beni pubblici rende necessaria la costituzione di banche dati settoriali o locali, in aggiunta a quelle esistenti, destinate ad alimentare il sistema informativo gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di soddisfare specifiche esigenze conoscitive; Considerato, inoltre, che obiettivo della delega è di pervenire ad una mappatura di tutti i rapporti concessori; Ritenuto che la complessità tecnica del sistema di rilevazione rende necessario avvalersi di una società specializzata nella costituzione e gestione di banche dati, da individuarsi tra le società strumentali interamente partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 2022; Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali, in data 10 novembre 2022; Acquisito il parere dalla Conferenza unificata di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 30 novembre 2022; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 luglio 2023; Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Emana il seguente decreto legislativo: Sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici 1. È costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici (SICONBEP) al fine di promuovere la massima pubblicità e trasparenza, anche in forma sintetica, dei principali dati e delle informazioni relativi alle concessioni di beni pubblici, fatto salvo quanto previsto dall'. 2. L'alimentazione del sistema informativo avviene con l'acquisizione delle informazioni detenute dai soggetti di cui all', che siano o meno organizzate in banche dati, garantendo il coordinamento e tramite l'interoperabilità con gli altri sistemi informativi esistenti in materia di concessione di beni pubblici. L'obbligo di comunicazione di cui all' si intende assolto nel caso in cui i dati siano stati inseriti nei sistemi informativi gestiti dai soggetti di cui al medesimo articolo, a condizione che tali sistemi: a) siano conformi alle linee guida di cui all', comma 1; b) siano interoperabili con il sistema informativo di cui al comma 1. 3. Per la messa in opera e la gestione del sistema informativo di cui al presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 4. Per la costituzione del sistema informativo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 2 milioni per l'anno 2023. Per la sua gestione, manutenzione e sviluppo è autorizzata la spesa di euro 2 milioni annui a decorrere dal 2024.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-07-26;106#art-1

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