Art. 5

Banche dati settoriali e locali

In vigore dal 25 ago 2023
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze può promuovere la costituzione, con risorse disponibili a legislazione vigente, da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all', anche in forma associata, di banche dati settoriali o locali, ove lo richiedano specifiche esigenze conoscitive che non siano soddisfatte con i patrimoni informativi disponibili, al fine di alimentare il sistema informativo di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-07-26;106#art-5

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