Art. 3
Ambito oggettivo di applicazione
In vigore dal 25 ago 2023
1. La rilevazione comprende tutti i beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile di cui agli articoli da 822 a 830 del codice civile che formano oggetto di atti, contratti e convenzioni comportanti l'attribuzione a soggetti privati o pubblici dell'utilizzo in via esclusiva di tali beni.
2. Il sistema informativo di cui all' è alimentato con le seguenti informazioni minime, per quanto compatibili con lo specifico regime concessorio:
a) la natura del bene oggetto di concessione,
b) l'ente proprietario e, se diverso, l'ente gestore;
c) le generalità del concessionario;
d) la modalità di assegnazione della concessione;
e) l'identificativo dell'atto, del contratto ovvero della convenzione che regola la concessione;
f) la durata della concessione;
g) i rinnovi in favore del medesimo concessionario, di una società dallo stesso controllata o ad esso collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
h) l'entità del canone concessorio nonché ogni altro dato utile a verificare la proficuità dell'utilizzo economico del bene in una prospettiva di tutela e valorizzazione del bene stesso nell'interesse pubblico.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-07-26;106#art-3